CO.DI.P.A.

DECRETO DI MODIFICA SEMPLIFICAZIONE PAI – 8 marzo 2016

Alleghiamo di seguito il Decreto di modifica del DM 162/2015 emanato dal MIPAAF per semplificare le procedure PAI che fa seguito alla circolare del 3 marzo 2016, la quale ha preventivamente consentito la sottoscrizione dei certificati prima del rilascio dei PAI per le colture a rischio gelo.

Le modifiche al DM 162/2015 sono le seguenti:

  • All’art.14 comma 3, lettera c) è stato eliminato il punto 2, che prevedeva l’obbligo di inviare al SIAN la data di effettivo rimborso da parte degli agricoltori aderenti alle polizze collettive, per le somme anticipate, entro i termini perentori previsti dalle procedure. Resta l’obbligo di invio della quietanza di pagamento del premio collettivo.
  • All’art. 14 nel comma 7, che prevede il contenuto obbligatorio del PAI, ripreso poi nell’all.B, punto 3, è stato eliminato il riferimento a tipologia di garanzie,  prezzo unitario e valore assicurato, e conseguentemente alle varietà del DM prezzi ricollegate alle singole superfici. Pertanto si concretizza la auspicata semplificazione che prevede l’indicazione nel PAI soltanto di prodotto, intervento, soglia e superficie assicurata.
  • Per la zootecnia la semplificazione prevede l’eliminazione del prezzo assicurato per i mancati redditi e per lo smaltimento capi, valore assicurato, epizoozie e infestazioni parassitaria assicurabili e garanzie assicurabili.
  • Le informazioni relative a varietà e relativi prezzi devono essere riportate nel certificato assicurativo, e costituiscono le informazioni da inserire nel PAI solo successivamente alla sottoscrizione di tale certificato, immesse a cura dei condifesa.
  • All’art.15 si inserisce un comma 7 bis al fine di consentire di assicurare, senza penalizzazioni, una produzione maggiore di quella risultante dal calcolo della media dei precedenti 3/5 anni. Nel caso in cui la quantità assicurata riportata nel certificato sia superiore a quella risultante nel PAI, il contributo è calcolato sul valore inferiore riportato nel PAI.
  • In fine l’art.3 del DM 8 marzo 2016 riproduce la previsione della circolare 3 marzo 2016, sulla possibilità di sottoscrivere il certificato prima del PAI solo in via eccezionale, per il 2016, entro il 31 marzo, per le coperture che comprendono il gelo sulle colture che sono entrate precocemente in rischio a causa delle anticipazioni climatiche presenti in questo anno, con il vincolo di redigere comunque il PAI entro il 30 aprile.

A tale proposito si rende necessario che i soci si rechino tempestivamente ai CAA prima del 30 aprile 2016 per evitare che si rinnovino problemi di ritardi nell’adempimento cui non sarebbe possibile porre riparo.